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OBBLIGO GENERALIZZATO DI INDICARE LA PARTITA IVA E/O IL CODICE FISCALE DEL CLIENTE: Dal 01.01.2013 è obbligatorio indicare sempre la partita IVA del cliente (se soggetto passivo nazionale) o il codice fiscale (se il cliente agisce in veste di privato consumatore) o il codice identificativo comunitario (se il cliente è soggetto passivo in altro stato UE). Precedentemente l’obbligo sussisteva solo se il cliente era debitore dell’IVA(reverse charge) o se si trattava di soggetto passivo intracomunitario.